Consiglio comunitario
Il consiglio comunitario della comunità montana è composto da un numero massimo di 3 rappresentanti per ognuno dei comuni facenti parte della comunità montana secondo la normativa vigente e dura in carica cinque anni a partire dalla data di insediamento.
Il consiglio comunitario quale organo di rappresentanza dei comuni membri determina l’indirizzo politico attraverso l’adozione degli atti fondamentali ed esercita il controllo sia politico che amministrativo.
Gli atti fondamentali riguardano l’ordinamento istituzionale, la produzione normativa statutaria e regolamentare, la programmazione socio-economica e finanziaria e le modalità di gestione dei servizi e dei rapporti interistituzionali.
Il consiglio comunitario esercita le competenze previste dalla legge e in particolar modo le seguenti:
a) statuto e regolamenti;
b) piani e programmi strategici;
c) bilancio di previsione e relativi allegati;
d) rendiconto della gestione;
e) assunzione diretta di pubblici servizi, costituzione di istituzioni, di consorzi e di aziende speciali, partecipazione a società di capitali, convenzioni con altri enti;
f) accettazione di funzioni delegate dai comuni membri e dalla provincia, dalla regione e da altri soggetti pubblici;
g) atti di indirizzo per l’esercizio associato presso la comunità montana di funzioni delegate dalla regione ai comuni membri.
Presidente
In particolare il presidente:
a) ha la rappresentanza della comunità montana;
b) ha la direzione unitaria e il coordinamento dell’attività politica;
c) coordina l’attività della giunta esecutiva;
d) impartisce direttive al segretario generale-direttore, responsabili dei servizi o funzionari apicali, in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull’intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
e) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni e atti anche riservati;
f) promuove direttamente, o avvalendosi del segretario generale, indagini e verifiche amministrative sull’intera attività della comunità montana;
g) compie gli atti conservativi dei diritti della comunità montana;
h) può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni le società di capitali ed altri organismi appartenenti o collegati alla comunità montana;
i) procede alla nomina del Vice-presidente da scegliersi tra gli assessori e ne da comunicazione al consiglio comunitario nella prima seduta utile;
l) convoca e presiede il consiglio comunitario.
Giunta esecutiva
……. Alla giunta esecutiva compete l’adozione di tutti gli atti di amministrazione a contenuto generale o ad elevata discrezionalità, nonché di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da organi collegiali e non rientrano nella competenza esclusiva del consiglio comunitario, del presidente, dei dirigenti e dei responsabili dei servizi.
La giunta esecutiva svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri generali cui dovranno attenersi i dirigenti ed i responsabili dei servizi nell’esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo statuto.
Adotta i regolamenti ad essa riservati dalla legge.
La giunta esecutiva si riunisce in sedute non pubbliche e delibera a maggioranza con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti assegnati.